D. Lgs 33/2013 art. 5 Accesso civico semplice

Come esercitare il diritto di accesso civico "semplice", a chi rivolgersi in caso di ritardo o mancata risposta

L'accesso civico "semplice" è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Comune ha l’obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale ed è disciplinato dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sotto riportato:

Art. 5 D. Lgs. 2013/33

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
[...]

La richiesta di accesso civico "semplice" può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere indirizzata al Responsabile per l'esercizio dell'accesso civico, che ha l’obbligo di provvedere entro 30 giorni.