Accesso civico generalizzato

ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”

L'accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque ad accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto sulla trasparenza ed è disciplinato dall'art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo 33/2013, come novellato dal D. Lgs. 97/2016 (Freedom of Information Act – F.O.I.A.).

Art. 5, comma 2, D. Lgs. 2013/33

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto...[...]

Responsabile del procedimento : Dirigente responsabile dell'Ufficio che detiene i dati, documenti e informazioni.

Oggetto ; Dati, documenti e informazioni detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

 

Modalità di avvio del procedimento

La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.

Chiunque può presentare l'istanza di accesso civico generalizzato, senza necessità di fornire motivazione. La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell'informazione per cui si richiede l'accesso.

 

A chi presentare l'istanza

L’istanza può essere presentata su apposito modello, direttamente all'Ufficio Protocollo oppure Tramite fax :

tramite mail : protocollo@comune.castelfranco.pi.it oppure

tramite Pec comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it

 

Modalità di presentazione dell'istanza

Le modalità può essere presentata:

  • a mezzo posta o fax presso l’ufficio sopra indicato, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
  • direttamente, esclusivamente presso la sede dell'Ufficio Protocollo (Palazzo Pubblico – Piazza Il Campo, 1);
  • per via telematica secondo le modalità previste dal C.A.D. (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.). Nello specifico:
  • sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
  • trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
  • sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata del documento d’identità.

 

Termini del procedimento

30 giorni dalla presentazione dell'istanza. I termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ad eventuali controinteressati, che possono opporsi entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Conclusione del procedimento

Il Dirigente responsabile dell'ufficio che detiene i dati è tenuto a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 30 giorni Tale termine è sospeso in caso di comunicazione ad eventuali controinteressati, i quali hanno tempo per esprimersi entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici comunali.

In caso di accoglimento dell'istanza, nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti per i quali è richiesto l’accesso potranno essere comunque trasmessi decorsi almeno 15 giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione.

 In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni.

In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a seguito di riesame).